Si comunica che il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, entrato in vigore il 19 luglio 2020, all’art. 157, comma 7 ter, ha previsto che “All’articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “31 agosto 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”.
Pertanto, si evidenzia che la norma in esame dispone, tra l’altro, la proroga al 31 dicembre 2020 della validità delle carte di identità scadute, mentre rimane limitata alla data di scadenza del documento la validità ai fini dell’espatrio.